La procedura di esecuzione obbligatoria è una procedura fiscale e di esecuzione, per la quale è responsabile e decide l’Agenzia delle Entrate dello Stato, e il suo scopo è quello di riscuotere i debiti che sono dovuti ma non sono stati pagati durante il periodo di pagamento volontario.
La procedura d’urgenza consente all’ufficio delle imposte di riscuotere i crediti nei suoi confronti senza dover ricorrere al tribunale, e può anche portare alla coercizione, se i debitori si oppongono.
Questa procedura è richiesta d’ufficio dall’Amministrazione stessa per un ente pubblico e non richiede il ricorso in tribunale.
Nel caso della Spagna, la legislazione di base a cui è soggetta la procedura esecutiva è la legge 58/2003 del 17 dicembre 2003, la legge generale sulle imposte. Articoli 163 e seguenti (BOE 18-dicembre-2003); e il Regio Decreto 939/2005, del 29 luglio, approva il Regolamento Generale sulla Raccolta (BOE 2-settembre-2005). Pertanto, ogni paese stabilirà questa procedura secondo le proprie idiosincrasie legali.
Fasi della procedura di acquisto obbligatorio
A seconda del paese, le fasi possono variare, ma di solito sono molto simili. Vediamo le fasi della procedura d’urgenza come stabilito dallo Stato spagnolo:
La procedura d’urgenza viene avviata quando l’ordine d’urgenza viene notificato. Essa regola i supplementi per il periodo in questione e concede un termine di pagamento. Durante questo periodo, in caso di pagamento dell’importo del debito e della maggiorazione della penale, con una riduzione del 10%, la procedura si conclude. In questo caso non c’è nessun default.
Nel caso in cui il debito non sia stato saldato entro il termine previsto, il governo può ricorrere alle garanzie. Ciò implica il sequestro e l’esecuzione del patrimonio del debitore mediante asta pubblica, aggiudicazione diretta o gara d’appalto. A differenza del caso precedente, saranno richiesti gli interessi, nonché i costi del ricorso a questa procedura di riscossione da parte dell’Amministrazione. In questo caso, coesistono tre possibili esiti: il pagamento del debito e degli interessi, l’estinzione del debito per accordo tra le parti o perché tutto o parte del credito è inesigibile. In quest’ultimo caso, tuttavia, la procedura esecutiva “è ripresa entro il termine di prescrizione, previa conoscenza della solvibilità di ogni debitore”.