Il coefficiente di liquidità è uno strumento di politica monetaria e il suo obiettivo è quello di garantire una liquidità minima delle istituzioni che sono soggette al suo rispetto sotto forma di riserve.
Il rispetto degli obblighi di riserva è determinato come media dei saldi monetari detenuti dalle istituzioni sui loro conti di riserva alla fine di ogni giornata durante il periodo di mantenimento.
Funzioni
Le principali funzioni monetarie del sistema di riserva obbligatoria dell’Eurosistema sono le seguenti:
- Stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario. Il meccanismo di calcolo della media stabilisce che il mantenimento dell’aliquota di riserva sarà effettuato in media, in modo che le istituzioni possano soddisfare il fabbisogno temporaneo di liquidità.
- Contribuire alla creazione o all’ampliamento di un deficit di liquidità strutturale. Ciò aiuta l’Eurosistema ad accrescere la sua capacità di operare in modo efficiente come fornitore di liquidità.
Entità obbligate
Per quanto riguarda gli enti obbligati, sono compresi tutti gli enti creditizi nazionali e le succursali di enti creditizi che non hanno la loro sede centrale in uno Stato membro che ha aderito alla moneta unica. Per contro, le filiali stabilite al di fuori dell’area dell’euro di enti creditizi aventi sede legale nell’area dell’euro non sono soggette all’aliquota di riserva minima.
Il calcolo delle riserve che un’istituzione deve detenere è ottenuto applicando il rapporto all’aggregato soggetto a riserva. L’aggregato soggetto a riserva è costituito da depositi incassati, titoli di debito (titoli a reddito fisso) e strumenti del mercato monetario emessi. Le riserve per la copertura dei requisiti minimi sono detenute in uno o più conti di riserva presso la Banca centrale nazionale e sono denominate in euro.
Passività ammissibili per il coefficiente di liquidità
Il sito Banca Centrale Europea può applicare coefficienti diversi all’aggregato soggetto a riserva senza superare il limite massimo del 10% delle passività ammissibili stabilito nel regolamento del Consiglio dell’UE
La BCE definisce tre tipi di passività idonee:
1. Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva a cui si applica un’aliquota di riserva positiva
- Depositi per la notte.
- Depositi con durata prestabilita fino a due anni.
- Disponibile con preavviso fino a due anni.
- Titoli a reddito fisso con scadenza fino a due anni.
2. Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva a cui si applica un’aliquota di riserva pari a zero:
- Depositi con scadenza contrattuale superiore a due anni
- Depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni
- Pronti contro termine.
- Titoli a reddito fisso con scadenza superiore a due anni.
3. Passività escluse dall’aggregato soggetto a riserva:
- Passività nei confronti di altre istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria, nei confronti della BCE e delle BCN partecipanti
L’importo da tenere in riserva è determinato applicando i coefficienti applicabili al totale delle passività. Le istituzioni detraggono 100 000 EUR dall’obbligo di riserva in ciascuno Stato membro in cui hanno una stabile organizzazione.
Le riserve devono essere detenute su un conto presso la Banca centrale nazionale secondo un programma stabilito pubblicato dalla BCE almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno, che stabilisce i periodi di mantenimento delle riserve.
Le riserve detenute dalle istituzioni sono remunerate al tasso di interesse medio, ponderato per il numero di giorni di calendario, risultante dal calcolo del tasso di interesse marginale delle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di mantenimento. Le riserve in eccesso rispetto all’obbligo di riserva minima non sono remunerate.
La remunerazione (Rt) pagabile sui depositi detenuti nel periodo di mantenimento “t” deriva dalla seguente formula:
Dove:
Rt | remunerazione da corrispondere per la detenzione di riserve minime nel periodo di mantenimento t. |
Ht | media giornaliera delle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t. |
nt | numero di giorni di calendario nel periodo di manutenzione t. |
rt | tasso di remunerazione per la detenzione di riserve obbligatorie nel periodo di mantenimento t. Si applica un arrotondamento ordinario del tasso di remunerazione a due cifre decimali. |
i | i-esimo giorno di calendario del periodo di manutenzione t. |
MRi | tasso d’interesse marginale dell’ultimo MRO regolato prima del giorno di calendario i, o nello stesso giorno. |
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